
Si forniscono precisazioni sul riscatto dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati a domanda. Ai fini dell'esercizio di detta facoltà i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto (Messaggio Inps 28 febbraio 2022, n. 958).Come chiarito dall’Inps, deve escludersi che possa fissarsi un limite all’esercizio del diritto di riscatto in ragione della protrazione, oltre una data durata, … [Continua...]