
Dall'Agenzia delle entrate arriva risposta in merito al metodo di calcolo dell’acconto dell’imposta sulle rivalutazioni del fondo TFR, previsto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000 (Agenzia delle entrate, risoluzione 7 dicembre 2023, n. 68/E). L'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000 prevede che sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto si applichi l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17% e, inoltre, che i soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, applichino l'imposta sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'articolo 2120 c.c. stabilisce l'obbligo di rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base di un coefficiente composto, formato da un tasso fisso dell'1,50% e da un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, … [Continua...]