
Nei casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, in ragione dell'inefficacia ai fini pensionistici degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne i soli contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, tenuto conto della funzione solidaristica degli stessi. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29641. La Corte d'appello territoriale condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire ad un avvocato i contributi integrativi dichiarati dalla Cassa stessa inefficaci ai fini pensionistici a causa del contemporaneo svolgimento da parte del professionista di attività incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato. Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l'obbligo di restituzione dei … [Continua...]